ORDINANZA N. 166
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Pistoia il 26 novembre 1980, di Monza il 17 dicembre 1980 (n. 2 ordinanze), di Varallo il 18 dicembre 1980, di Pescia il 24 novembre 1980, di Castiglione del Lago il 10 ottobre 1980 (n. 2 ordinanze), dalla Corte di cassazione il 1 ottobre ed il 26 novembre 1980 e dal Pretore di Chiavenna l'11 novembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 130, 135, 136, 182, 191, 192, 193, 237, 238 e 312 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monza, il Pretore di Varallo, il Pretore di Pescia, il Pretore di Castiglione del Lago, la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di Chiavenna, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione; e che nei predetti giudizi nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a domicilio sicché la proposta questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e") e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai Pretori di Pistoia, di Monza, di Varallo, di Pescia, di Castiglione del Lago, di Chiavenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.