ORDINANZA N. 163
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e 222, commi primo e secondo, del codice penale (misure di sicurezza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1977 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Mazzitelli Orfeo, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977;
2) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza nel procedimento di esecuzione per l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di Pepe Domenico, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel corso di istruttoria sommaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel corso del procedimento di esecuzione per l'applicazione di misure di sicurezza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale.
Considerato che le norme della cui legittimità si discute, attengono al giudizio sulla qualificazione come reato della fattispecie concreta, nel primo caso, e sull'applicabilità della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario nel secondo caso, e cioè, in entrambi i casi, a giudizi in ordine ai quali il potere decisorio è esclusivamente attribuito, rispettivamente, al giudice istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art. 634 c.p.p.);
che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle (v. in ultimo ordinanza di questa Corte n. 5/1979).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevate con le ordinanze in epigrafe dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.