ORDINANZA N. 156
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1978, il 22 gennaio e il 12 luglio 1979, il 16 giugno 1978 e il 12 marzo 1980 dai pretori di Brescia, Bologna e Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 247, 290, 704 e 726 del registro ordinanze 1979 ed al n. 274 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 147, 168 e 345 dell'anno 1979 e n. 152 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico di aziende municipalizzate e consorzi di comuni gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non indica i mezzi con i quali Comuni, Aziende municipalizzate e relativi Consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.