Ordinanza n.154 del 1981
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ORDINANZA N. 154

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), promossi con ordinanze emesse il 5 dicembre 1979, il 18, l'11 ed il 30 gennaio 1980, il 24, il 10 ed il 4 marzo 1980, il 14 aprile 1980, il 13 maggio 1980, il 20 marzo 1980 (n. 8 ordinanze), il 16 aprile 1980, il 5 maggio 1980, il 4 marzo 1980, il 21 maggio 1980, il 10 luglio 1980, il 28 maggio 1980, il 29 settembre 1980, il 13 ottobre 1980, il 5 ed il 21 novembre 1980 (n. 2 ordinanze) dai Pretori di Pistoia, Monsummano Terme, Cascina, Pontedera, Treviglio, Piacenza, Busto Arsizio e dalla Corte di cassazione, iscritte ai nn. 141, 151, 161, 183, 302, 379, 447, 470, 566, da 593 a 600, 602, 608, 696, 767, 775, 783, 810, 833, 886 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 131, 124, 138, 166, 222, 215, 242, 284, 304, 311 e 357 dell'anno 1980 e nn. 13, 20, 27, 41, 48 e 70 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981, il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, il Pretore di Monsummano Terme, il Pretore di Cascina, il Pretore di Pontedera, la terza sezione penale della Corte di cassazione, il Pretore di Treviglio, il Pretore di Piacenza, il Pretore di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - nei medesimi termini - questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 della Costituzione;

e che nei predetti giudizi (fatta eccezione per quelli relativi alle ordinanze n. 810, n. 833 e n. 886 del 1980, e nn. 22-23 del 1981) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione; mentre nei primi due giudizi pendenti dinanzi alla terza sezione penale della Corte di cassazione (registro ordinanze n. 470/1980 e n. 608/1980) sono rispettivamente intervenuti gli imputati Monticini ed altri e Santachiara ed altri, per aderire alle conclusioni del giudice a quo.

Considerato che nei vari procedimenti penali, nel corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di applicare l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la proposta questione si appalesa con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio - limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica; che, nella prospettazione delle ordinanze di rinvio e degli atti di intervento, tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recente nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"); e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITLZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai pretori di Pistoia, di Monsummano Terme, di Cascina, di Pontedera, di Treviglio, di Piacenza, di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.