ORDINANZA N. 147
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case da abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384; e dell'art. 1, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia sul ricorso proposto da Paziente Nevio ed altra, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza sul ricorso proposto da Magni Giuseppina ed altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;
3) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Mureddu Lazzaro, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; e 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);
Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di L. 36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 - individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1981.