ORDINANZA N. 145
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1975 dal Tribunale di Vicenza, nei procedimenti penali a carico di Fabris Francesco e Spaliviero Arturo, rispettivamente iscritte ai nn. 17 e 18 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con due ordinanze - dall'identica motivazione - emesse il 29 gennaio 1975, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale. Nell'assunto che tra le "qualità personali" cui si riferisce tale ultima norma debbano ricomprendersi, in relazione al disposto di cui all'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, anche le indicazioni concernenti i precedenti penali, il Tribunale rileva che le norme impugnate si risolvono, in sostanza, nell'imporre all'imputato che abbia già riportato condanne di rilasciare dichiarazioni utilizzabili contro di lui quanto meno ai fini della determinazione della pena, posto che l'art. 133, secondo comma, n. 2, del codice penale, annovera espressamente fra gli elementi indicativi della capacità a delinquere i precedenti penali e giudiziari; il che integrerebbe una lesione del principio - riconducibile nell'ambito del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione -, secondo il quale l'imputato non è tenuto a fare dichiarazioni a lui sfavorevoli;
considerato che i due giudizi devono essere riuniti, data l'identità delle questioni prospettate;
che, con sentenza n. 108 del 1976, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, proposta, in termini sostanzialmente identici e in riferimento al medesimo parametro costituzionale di raffronto, rilevando che, in base al combinato disposto degli artt. 78 e 366, primo comma, del codice di procedura penale, deve escludersi che alla domanda concernente i propri precedenti penali l'imputato sia tenuto a rispondere;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1981.