Sentenza n.142 del 1981
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SENTENZA N. 142

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge approvata il 1 agosto 1980, recante "Norme integrative in materia di agricoltura e foreste", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 9 agosto 1980, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La vigente disciplina statale in tema di contratti della pubblica amministrazione (artt. 5 e 6 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 7 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) prescrive che su tutti i contratti eccedenti determinati importi deve essere sentito il Consiglio di Stato. Nella Regione siciliana, invece, ferma restando l'obbligatorietà del parere, al Consiglio di Stato si sostituisce il Consiglio di giustizia amministrativa, che in quell'ordinamento è l'organo di consulenza in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654. Sennonché, l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 1 agosto 1980, approvava una legge, dal titolo "Norme integrative in materia di agricoltura e foreste", il cui art. 28, dopo avere enunciato di perseguire lo scopo di riordinare i molteplici interventi ed adempimenti della legislazione regionale in materia, autorizzava (primo comma) l'Assessore regionale competente a "stipulare all'uopo apposite convenzioni, anche mediante trattative private", statuendo altresì (secondo comma) che alle "predette convenzioni si applica il disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni". E poiché tale ultima norma facoltizza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste "a stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa", il Commissario dello Stato, con ricorso 9 agosto 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge approvata nella suddetta seduta del 10 agosto 1980, in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale cd ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta regionale siciliana chiedendo, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato "irricevibile o inammissibile"; in via subordinata, che fosse respinto, con la declaratoria della legittimità costituzionale della norma impugnata; in via ulteriormente subordinata, per quanto dovesse occorrere ai fini della inammissibilità o del rigetto del ricorso, che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 6 maggio 1948, n. 654, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto siciliano, e fissata altra udienza per la relativa discussione, con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

A sostegno del ricorso promosso dal Commissario dello Stato avverso la norma in epigrafe, l'Avvocatura dello Stato rileva che la sottrazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa delle convenzioni contemplate nel predetto art. 28, secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 agosto 1980 in materia di agricoltura e foreste, interferisce sulla normativa statale disciplinante le attribuzioni di un organo statale, qual è appunto il Consiglio di giustizia amministrativa, così violando le norme di attuazione dello Statuto speciale riguardanti l'esercizio, nella Regione siciliana, delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ai sensi del decreto legislativo n. 654 del 1948.

Da parte sua, la difesa della Regione ha eccepito fondamentalmente che l'autorizzazione a stipulare apposite convenzioni "anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa" era stata già conferita all'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con la legge n. 20 del 1976 (art. 4), e che pertanto il ricorso in esame deve considerarsi "irricevibile e, comunque, inammissibile", in quanto l'impugnativa è, in realtà, rivolta, non già contro la legge approvata il 1 agosto 1980, bensì contro l'anteriore legge n. 20 del 1976, non più impugnabile ormai in via principale, perchè non impugnata nei termini previsti, come non furono impugnate neppure altre leggi regionali che hanno anch'esse fatto applicazione, anteriormente al 1 agosto 1980, della disciplina portata dall'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1976. La stessa difesa ha eccepito altresì che i decreti legislativi di attuazione dello Statuto, non assurgendo al rango di norme costituzionali, non possono essere invocati come norme di riferimento, e che, in ogni caso, la dedotta questione sarebbe infondata, spettando alla Regione siciliana, in virtù della propria autonomia organizzativa ed allo scopo di snellire le procedure burocratiche, la potestà di stabilire che alcuni atti regionali siano assoggettati, anzichè al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a quello di un organo regionale, come appunto nella specie sono state assoggettate al parere del "comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste" le convenzioni di cui all'art. 28 in questione.

Ma poiché la legge recante l'impugnata norma è stata promulgata dal Presidente della Regione siciliana il 12 agosto 1980, con il n. 83, e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 38 del 23 agosto 1980, omettendosi peraltro la parte dell'art. 28 che aveva formato oggetto di impugnativa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come ha espressamente chiesto l'Avvocatura dello Stato con le deduzioni depositate il 3 febbraio 1981. E ciò, indipendentemente dalla considerazione che l'intero art. 28 della predetta legge regionale è stato esplicitamente abrogato dall'art. 2 della successiva legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, pubblicata nel Giornale ufficiale il giorno successivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1 agosto 1980, recante "Norme integrative in materia di agricoltura e foreste", in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale ed ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1981.