ORDINANZA N. 122
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751; dell'art. 4, comma sesto, del d.l. 6 luglio 1974, n. 259, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 384; dell'art. 4 legge 17 agosto 1974, n. 384 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Ferrara il 13 ottobre 1978, di Trieste il 15 maggio 1978, di Lanciano il 20 marzo e il 12 febbraio 1980, di Roma il 15 dicembre 1977 (n. 3 ordinanze), dalla Commissione tributaria di 2 grado di Pescara il 21 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze), dalle Commissioni tributarie di 1 grado di Enna il 23 novembre (n. 2 ordinanze), il 21 dicembre e il 1 luglio 1977, di Napoli il 20 maggio 1980, di Novara il 20 aprile 1979, di Piacenza il 16 novembre 1979 e il 15 novembre 1979 (n. 2 ordinanze) e dalla Commissione tributaria di 2 grado di Massa Carrara il 29 giugno 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 252, 485, 486, 586, 587, 588, 685, 686, 710, 711, 712, 713, 772, 834, 860, 861, 862 e 865 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138, 145, 263, 304 e 325 del 1980 e nn. 13 e 41 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;
Considerato che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria); 4, comma sesto, d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; 4 legge 17 agosto .1974, n. 384;
Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni tributarie di 1 e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi da lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;
Ritenuto che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 - individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti gli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 49 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.