ORDINANZA N. 121
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1 338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Trento il 2 ottobre 1979, di Brescia il 23 ottobre 1979, di Tolmezzo il 26 luglio 1979, di Pistoia il 7 novembre 1979, di Pisa il 15 novembre 1979, di Bari il 24 ottobre 1979, di Siena il 30 gennaio 1980, di Siracusa il 29 febbraio 1980, di Pistoia il 16 febbraio 1980, di Chieti il 4 marzo 1980, di Bari il 25 marzo 1980, di Lanciano l'8 maggio 1980 (numero due ordinanze), di Reggio Emilia il 27 febbraio 1980, di Pisa l'8 maggio 1980 e di Voghera il 2 luglio 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 887, 930 e 942 del registro ordinanze 1979 e ai nn. 27, 38, 130, 216, 234, 256, 308, 337, 434, 435, 494, 678 e 725 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 43, 50, 78, 85, 124, 138, 145, 152, 166, 180, 201, 194, 270, 325 e 338 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Cannata Rosario ed altro e di Cagossi Andrea ed altri;
udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 887 e 930 registro ordinanze 1979; 38, 216, 234, 256, 337, 494 e 725 registro ordinanze 1980 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS (di invalidità o di vecchiaia) ai titolari di pensioni dirette della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che con le ordinanze nn. 27, 130, 434, 435 e 678 registro ordinanze 1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, questione incidentale di legittimità costituzionale delle predette norme, nella parte in cui escludono il diritto alla suddetta integrazione ai titolari di pensione diretta dello Stato, sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo; che, infine, con le ordinanze nn. 942 registro ordinanze 1979 e 308 registro ordinanze 1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 1339 del 1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata dalla Gestione speciale artigiani per chi sia già titolare di altra pensione a carico dello Stato.
Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 - già decise con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.