ORDINANZA N. 112
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spazia, nel procedimento penale a carico di D'Angelo Carmine, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 1977, il Tribunale territoriale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quelli previsti dal n. 2 dell'art. 171 dello stesso Codice sono puniti a richiesta del comandante del Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole);
che, secondo il giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli indicati precetti costituzionali perchè attribuirebbe al comandante poteri latamente discrezionali svincolati da qualsiasi controllo, consentendo possibili ingiustificate disparità di trattamento fra soggetti imputati degli stessi reati, con pregiudizio del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 60 del 1978, facendo diretto riferimento alla propria giurisprudenza, ha già risolto identica questione dichiarandola manifestamente infondata;
che non vengono addotti né risultano motivi che possano indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1981.