Ordinanza n.99 del 1981
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ORDINANZA N. 99

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (cumulo giuridico delle pene), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Pretore di Mistretta, nel procedimento penale a carico di Amato Vincenzo ed altri, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui detta norma non consente di estendere, nel caso di delitti e contravvenzioni ascritti al medesimo imputato, la disciplina del cumulo giuridico neppure alle ipotesi in cui siano previste pene entrambe detentive o entrambe pecuniarie;

Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza stessa è identica a quelle che questa Corte ebbe a dichiarare non fondate con la sentenza n. 34 del 1977 e successivamente manifestamente infondate con l'ordinanza n. 54 del 1978;

che in specie la stessa ipotesi formante oggetto della questione oggi sottoposta all'esame della Corte, e cioè quella di un delitto e di una contravvenzione ascritti al medesimo imputato ed entrambi puniti con pena detentiva, fu già esaminata e dichiarata infondata con la citata sentenza n. 34 del 1 977;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.