ORDINANZA N. 99
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (cumulo giuridico delle pene), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Pretore di Mistretta, nel procedimento penale a carico di Amato Vincenzo ed altri, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale, nel testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui detta norma non consente di estendere, nel caso di delitti e contravvenzioni ascritti al medesimo imputato, la disciplina del cumulo giuridico neppure alle ipotesi in cui siano previste pene entrambe detentive o entrambe pecuniarie;
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza stessa è identica a quelle che questa Corte ebbe a dichiarare non fondate con la sentenza n. 34 del 1977 e successivamente manifestamente infondate con l'ordinanza n. 54 del 1978;
che in specie la stessa ipotesi formante oggetto della questione oggi sottoposta all'esame della Corte, e cioè quella di un delitto e di una contravvenzione ascritti al medesimo imputato ed entrambi puniti con pena detentiva, fu già esaminata e dichiarata infondata con la citata sentenza n. 34 del 1 977;
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.