ORDINANZA N. 86
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (imposta sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da Tonarelli Gino, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara, con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 (ma pervenuta alla Corte il 17 novembre 1980), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad Invim, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria": e ciò per pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Considerato che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'Invim è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, perchè accerti se, ed in quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1981.