Ordinanza n.85 del 1981
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ORDINANZA N. 85

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modif. dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (imposta sull'incremento di valore degli immobili), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Lucchesi Bruno, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1980;

2. - ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino sul ricorso proposto da Vocale Matteo, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di Massa Carrara, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 (ma pervenuta alla Corte l'8 agosto 1980) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni) - in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione - "in quanto non prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria"; che la Commissione tributaria di primo grado di Larino, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 (ma pervenuta alla Corte il 13 ottobre 1980) ha impugnato a sua volta l'art. 6 del predetto decreto presidenziale e l'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sempre in riferimento all'art. 53 della Costituzione; che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza di tali questioni.

Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti in quanto prospettano analoghe questioni di legittimità;

che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perchè accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara e alla Commissione tributaria di primo grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1981.