ORDINANZA N. 78
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 cod. proc. pen. (obbligo di testimonianza - diritto di astensione) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1980 dal Pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di Cantore Romano, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che il pretore di Torino - con ordinanza emessa il 16 settembre 1980, nel procedimento penale a carico di Romano Cantore, imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. - ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del cod. proc. pen., "nella parte in cui non viene previsto il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale".
Considerato che sostanzialmente la stessa questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1 del 1981 e che non v'é prospettazione di nuovi profili od argomentazioni che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 1 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.