ORDINANZA N. 67
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE CQSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., (Rapporto di lavoro in prova) nella parte concernente l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 4 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Marchetti Vittorio e la S.p.a. CIP - ZOO Alimentari, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 1980;
2. - ordinanza emessa il 21 febbraio 1980 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Leeuw Maria e Rotostrat, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso codice al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.
Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione della predetta ordinanza, con sentenza n. 189 del 1980, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con
- sollevata dai Pretori di Brescia e di Milano con le ordinanze in epigrafe.