ORDINANZA N. 63
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio 1977 ed iscritto al n. 13 del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione siciliana nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente ad oggetto le modalità per il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in base al d.l. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, perchè ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2, della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali siciliane.
Ritenuto che il Presidente della Regione ha rinunziato al ricorso con atto 10 agosto 1978, depositato in cancelleria il 27 febbraio 1979, e che la rinunzia risulta accettata con dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio, apposta in calce all'atto stesso.
Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di accettazione su indicati, si deve dichiarare estinto il processo.
Visto l'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.