ORDINANZA N. 60
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Milano sul ricorso proposto da Brivio Giuseppe ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di 2 grado di Milano, mediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978 (ma pervenuta alla Corte il 16 settembre 1980), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte, con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti passivi del tributo", ed ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, perchè accerti se, ed in quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.