Sentenza n.50 del 1981
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SENTENZA N.50

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del RD.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (Recupero dei crediti Verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), promossi con le seguenti ordinanze:

l. - ordinanza emessa il 30 novembre 1976 dal Consiglio di Stato su ricorsi proposti da Branca Giorgio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri e dal Ministero della pubblica istruzione ed altri contro Cataudella Antonio ed altri, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 27 aprile 1977;

2. - ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Buscema Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1° febbraio 1978;

3. - ordinanza emessa l'8 luglio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Buscema Salvatore ed altri contro l'Università degli Studi di Perugia ed altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979;

4. - ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Martineilo Valentino, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979;

5. - ordinanza emessa il 23 marzo 1979 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Magrini Sergio contro l'Università degli Studi di Perugia, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979;

6. - ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'Università degli Studi di Genova contro Gomez de Ayala Alfredo, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979.

Visti gli atti di costituzione di Cataudella Antonio, Dell'Olio Matteo, Gessi Carlo, Gazzoni Francesco, Spada Paolo, dei Ministeri del Tesoro e della pubblica istruzione e delle Università degli Studi di Macerata, Roma e Perugia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato Antonio Sorrentino per Cataudella, dell'Olio e Gessi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze sopra indicate prospettano la medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2. - Le ordinanze denunciano l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, senza distinguere fra le sue varie parti (la sola ordinanza della VI Sezione del Consiglio di Stato in data 30 novembre 1976 accenna, in motivazione, al primo comma in parola), ma dalla loro motivazione si deduce in maniera evidente che la norma censurata è soltanto quella contenuta nel primo comma, relativo alla durata della prescrizione dei crediti ivi indicati.

3. - Ciò premesso, la Corte è chiamata a decidere se l'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (recante < Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti >), prevedendo la prescrizione entro il termine di due anni delle rate di stipendio ovvero di pensione nonché degli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovute dallo Stato, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento, priva di razionale giustificazione, tra impiegati e pensionati dello Stato e gli altri impiegati pubblici, per i quali opera la prescrizione quinquennale secondo la norma generale stabilita dall'articolo 2948 del codice civile.

4. - La questione è fondata.

La disposizione censurata ha ad oggetto i soli crediti derivanti dal rapporto di impiego con lo Stato e per destinatari i titolari di rate di stipendio o di pensione dovuti dallo Stato, mentre nei riguardi delle rate di stipendio o di pensione dovute da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, come già detto, si applica la norma generale contenuta nell'art. 2948 del codice civile.

In tal modo si pone in essere, a danno dei soli dipendenti e pensionati statali, una palese discriminazione fra crediti aventi la medesima natura giuridica ed il medesimo contenuto e fra i loro titolari, pur appartenendo, tutti costoro, alla categoria sostanzialmente omogenea dei dipendenti e pensionati di soggetti di diritto pubblico: e ciò senza che la distinzione trovi alcuna giustificazione.

In questa prospettiva non possono avere pregio né le considerazioni svolte nei lavori preparatori della legge 9 marzo 1871, n. 102 (legge concernente la prescrizione degli stipendi ed assegni personali), dalla quale discende l'art. 2 in questione, né quelle svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria depositata il 18 settembre 1979.

Quanto al rilievo fatto in quei lavori preparatori e consistente nella opportunità di evitare il lavoro derivante dalla mancata riscossione, da parte degli interessati o dei loro eredi, di numerose piccole partite e che quindi devono essere trasportate da un esercizio all'altro, è sufficiente osservare che si tratta di un mero inconveniente di fatto non idoneo a dare fondamento alla drastica limitazione della tutela di un diritto.

Alla osservazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui in mancanza della prescrizione biennale l'onere derivante al bilancio dello Stato da una prescrizione di durata maggiore porrebbe allo Stato stesso problemi forse irreparabili, si deve rispondere che, così argomentando, si potrebbe perfino giungere alla elusione dei diritti patrimoniali degli interessati, anche se accertati da un giudicato.

In ogni caso considerazioni del genere non sono riferibili solo allo Stato, ma potrebbero essere applicate a qualsiasi ente pubblico.

Consegue da ciò evidente la irragionevolezza della disposizione censurata e, quindi, la violazione del principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 recante < Recupero dei crediti verso gl'impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti >.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 07/04/81.