Ordinanza n.46 del 1981
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ORDINANZA N.46

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 274 cod.proc.civ.-recte: dell'art. 274 cod.proc.civ. e dell'art. l 51 disp. att.cod.proc.civ.-promosso con ordinanza, emessa il 23 giugno 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Casucci Giovanni ed altri e la s.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 625 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con ricorso, depositato in cancelleria il 6 giugno 1975 e iscritta al n. 4779 R.G. 1975, la s.p.a. Alfa Romeo chiese al Pretore di Milano dichiarare che i licenziamenti intimati a Casucci Giovanni, Lopis Salvatore e Piemonte Vito erano basati su giusta causa e, subordinatamente, che i licenziamenti erano fondati su giustificato motivo e dato atto della disponibilità della ricorrente circa il pagamento della indennità di mancato preavviso null'altro competeva agli interessati; che il Pretore designato Bonavitacola, con decreto reso lo stesso giorno del deposito del ricorso, ma depositato in cancelleria il successivo 12 giugno, fissò per la trattazione l'udienza del 7 novembre 1975; che con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 1975 e iscritto al n. 4817 R.G. 1975, Giovanni Casucci, Salvatore Lopis e Vito Piemonte chiesero al Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro pronunciare, convocate le parti, ordinanza di immediata reintegrazione di essi ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato e di pagamento delle retribuzioni dal giorno del deposito dell'ordinanza fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, nel merito, sentenza, esecutiva ex lege, di condanna della s.p.a. Alfa Romeo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni, al risarcimento del danno da liquidarsi in cinque mensilità dell'ultima retribuzione, computate ai sensi dell'art. 2121 cod.civ. al tallone mensile di L. 230.000 per ciascuno dei ricorrenti, e al rimborso delle spesi giudiziali; che il Pretore designato Cecconi, con decreto reso lo stesso giorno del deposito del ricorso, fisso, ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., per la comparizione delle parti ai fini dell'assunzione delle sommarie informazioni l'udienza del 19 giugno 1975 e per la trattazione del merito l'udienza del 15 ottobre l975; che ricorso e decreto vennero notificati all'Alfa Romeo il 9 giugno 1975; che con decreto datato e depositato il 13 giugno 1975, reso a seguito di istanza dell'Alfa Romeo, il Consigliere Pretore Dirigente A. De Falco, ritenuta la sussistenza di motivi di connessione tra le due controversie e considerato che il dott. Bonavitacola era impegnato per le elezioni nella successiva settimana e avrebbe cominciato a godere delle ferie a far tempo dal 1° luglio p.v., < sicché non può trattare il procedimento di urgenza richiesto con il ricorso assegnato al dott. Cecconi >, visti gli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att. cod.proc.civ., dispose che le due controversie fossero trattate per i provvedimenti opportuni davanti al dott. Bonavitacola nell'udienza del 7 novembre 1975, e designò il dott. Cecconi, in sostituzione del dott. Bonavitacola, per la trattazione del procedimento d'urgenza nella udienza, dal dott. Cecconi fissata, del 19 giugno 1975;

che con ordinanza depositata il 23 giugno 1975, a seguito di sommarie informazioni raccolte nel corso dell'udienza del 19, il Pretore Cecconi, a sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., ordinò alla Alfa Romeo di reintegrare immediatamente nei posti di lavoro il Casucci, il Lopis e il Piemonte e, disposta la riunione delle due controversie, ordinò < la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 274 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 25 e 101 della Costituzione >;

che la ordinanza di rimessione è stata comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella G.U. n. 51 del 25 febbraio 1976 e iscritta al n. 625 R.O. 1975, ma nessuna delle parti si è costituita in questa sede;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 19 gennaio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione;

che con decreto 29 ottobre 1980 il Presidente della Corte, visti gli artt. 26, 2° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del 20 novembre 1980 nel corso della quale il giudice designato Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che, a parte l'errore materiale perpetrato sia nella motivazione sia nel dispositivo della ordinanza di rimessione con scambiare l'art. 151 disp. att. cod.proc.civ. sub art 9 I. 11 agosto 1973, n. 533 con l'art. 151 cod.proc.civ., che disciplina la materia delle forme di notificazione ordinate dal giudice, la questione di costituzionalità si appalesa ictu oculi inammissibile perchè prospettata da giudice che, avendo esplicato sotto la data del 23 giugno 1975 l'unico potere, ad esercitare il quale in sostituzione di altro magistrato era stato legittimato dal Pretore Dirigente con il (motivato) decreto 13 giugno 1975, erat munere suo;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/03/81.