SENTENZA N.43
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5 (Organizzazione del territorio nella Regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977 dal Pretore di Fornovo di Taro, nei procedimenti penali riuniti a carico di Camporesi Amanzio ed altri, Percudani Mario e Cenci Gelmino ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 1977 e nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 1977.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Considerato in diritto
Il pretore di Fornovo (Parma) prospetta alla Corte, sotto i profili descritti in narrativa; la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5.
Nell'ordinanza di rinvio non vi é, tuttavia, un benché minimo cenno del caso di specie, e delle ragioni per le quali si assume che la soluzione della proposta questione rilevi ai fini del decidere. Ora, qui non si può non ripetere ciò che è stato in altre occasioni affermato: il giudice che solleva la questione di legittimità costituzionale è tenuto a delibarne la non manifesta infondatezza e la rilevanza, precisamente come esige il nostro sistema. Il radicale difetto di motivazione teste rilevato implica dunque che la questione sia dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/03/81.