Sentenza n.43 del 1981
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SENTENZA N.43

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5 (Organizzazione del territorio nella Regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1977 dal Pretore di Fornovo di Taro, nei procedimenti penali riuniti a carico di Camporesi Amanzio ed altri, Percudani Mario e Cenci Gelmino ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 1977 e nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 1977.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Considerato in diritto

Il pretore di Fornovo (Parma) prospetta alla Corte, sotto i profili descritti in narrativa; la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5.

Nell'ordinanza di rinvio non vi é, tuttavia, un benché minimo cenno del caso di specie, e delle ragioni per le quali si assume che la soluzione della proposta questione rilevi ai fini del decidere. Ora, qui non si può non ripetere ciò che è stato in altre occasioni affermato: il giudice che solleva la questione di legittimità costituzionale è tenuto a delibarne la non manifesta infondatezza e la rilevanza, precisamente come esige il nostro sistema. Il radicale difetto di motivazione teste rilevato implica dunque che la questione sia dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge regionale dell'Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/03/81.