Sentenza n.39 del 1981
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SENTENZA N. 39

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non punibilità), in relazione all'art. 307, u.p., stesso codice (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Acquas Benvenuta, iscritta al n. 956 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale nei confronti di Bellardinelli Miro - imputato dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 626, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (furto continuato pluriaggravato) e 61, n. 2, e 367 cod. pen. (simulazione di reato aggravata) - e di Acquas Benvenuta - imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) - il tribunale di Macerata, con ordinanza pronunciata all'udienza 19 ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non punibilità) in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice (nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale).

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1980.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 marzo 1980, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Macerata - dopo aver premesso che pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di Acquas Benvenuta, imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto, che la stessa Acquas conviveva "more uxorio" con l'imputato Bellardinelli Miro - ha osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cpv. in relazione all'art. 307, ultima parte, c.p. non si estende al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatta ipotesi soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che in altra sede e in particolare ai fini degli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) assume rilievo nel sistema penalistico il nucleo di fatto; e che tale mancata previsione della causa di non punibilità in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio si risolve in un contrasto con gli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non manifestamente infondata.

2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza della norma impugnata (articolo 384, cpv., cod. pen.) nel procedimento penale a carico di Acquas Benvenuta.

Tale questione è identica a quella sollevata dalla Corte di Assise di Venezia con ordinanza 22 maggio 1975, dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 124 del 1980.

Invero anche nel caso in esame il procedimento penale è stato promosso contro una donna (Acquas Benvenuta) imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. per avere reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente "more uxorio" (Bellardinelli Miro) a sottrarsi alle investigazioni dell'autorità.

Nell'ordinanza del tribunale di Macerata, sopra integralmente riportata, non sono indicati i motivi per i quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne i reati di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione, diversi da quello per cui si procede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice, proposta dal tribunale di Macerata, con ordinanza 19 ottobre 1979, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1981.