Ordinanza n.38 del 1981
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ORDINANZA N.38

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre l975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promossi con otto ordinanze emesse il 7 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, iscritte ai nn. da 333 a 338, 497 e 498 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 265 e 353 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con otto ordinanze di rimessione, emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino il 7 febbraio 1977 e indicate in epigrafe, viene sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire.

Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione è sopravvenuta la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme impugnate (art. 1 citata legge n. 114 del 1977), dettando altresì una normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi posseduti nell'anno 1975 (articoli 19, 20 e 21 legge citata);

che nella fattispecie il debito d'imposta oggetto dei giudizi a quibus si riferisce precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975.

Considerato pertanto che si rende necessaria, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto, la restituzione degli atti al giudice che ha emesso le ordinanze di rimessione affinché riesamini, alla strega dello ius superveniens, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26/02/81.