SENTENZA N.23
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. l, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.
Considerato in diritto
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, sono gli articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'art. 17, nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma, l'ergastolo. Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che < La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto >.
La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del referendum compito che le è attribuito dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e dagli artt. 32, comma secondo, e 33 della citata legge n. 352 del 1970 non riscontra nella richiesta in esame alcuna ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/02/81.