Ordinnza n.20 del 1981
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ORDINANZA N.20

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 49, secondo comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) promossi con le Seguenti ordinanze:

a) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lauro Fulberto contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979;

b) due ordinanze-di identico contenuto-emesse il 15 e il 29 novembre 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Macchiarelli Bartolomeo e Talò Luigi, rispettivamente contro il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Finanze, iscritte ai nn. 359 e 360 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'13 luglio 1979;

c) ordinanza emessa il 15 novembre 1978 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Alì Salvatore contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1° agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Lauro Fulberto, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Sivieri, di Macchiarelli Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni L. Sciacca, di Talò Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Giangaleazzo Bettoni, di Alì Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Sivieri;

visti gli atti di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Sivieri per Lauro, Alì e, su delega dell'avv. Sciacca, per Macchiarelli; l'avv. Sigillo, su delega dell'avv. Bettoni, per Talo; l'avvocato dello Stato Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri;

ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il TAR del Lazio ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, secondo comma, lett. b), e 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo le quali disposizioni, quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale, l'ufficiale, se l'avanzamento ha luogo a scelta, è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento, e, se giudicato idoneo, riportando un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito nella precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, computandosi la promozione nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato;

che secondo il giudice a quo le norme suddette devono essere interpretate nel senso che la nuova valutazione dell'ufficiale, pur < portatore di un giudicato di annullamento > della precedente valutazione negativa, va effettuata, non in un distinto scrutinio, < ora per allora >, ma nel primo scrutinio successivo all'annullamento, insieme con gli altri ufficiali presi in considerazione per normale valutazione, con la formazione di una sola graduatoria, sulla base di criteri di giudizio autonomi, e quindi eventualmente non omogenei rispetto a quelli adottati nello scrutinio che condusse all'annullata valutazione negativa, cosicché, anche nei casi in cui la pronuncia del giudice amministrativo abbia riconosciuto ingiustificatamente inadeguato, e perciò illegittimo, il punteggio allora attribuito all'ufficiale , la nuova Commissione di avanzamento ha egualmente facoltà di attribuirgli un punteggio, non solo non superiore, in misura sufficiente a rimuovere la illegittimità riscontrata nel precedente scrutinio, ma addirittura inferiore;

che tale sistema normativo, così interpretato, si pone, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con il precetto della tutela dei diritti e degl'interessi dei cittadini di fronte all'Amministrazione, sancito dall'art. 113 della Costituzione, in quanto verrebbe a negare ogni valore, nel procedimento di rivalutazione, agli accertamenti ed ai motivi della pronuncia del giudice amministrativo, riducendo la portata del giudicato al solo effetto di attivare il procedimento di rivalutazione, in ispregio dei principi degli effetti del giudicato medesimo, < ripristinatorio > e di < conformazione >, nei confronti dell'autorità amministrativa;

che, secondo le ordinanze di rinvio, le disposizioni denunciate, come sopra interpretate, sarebbero in contrasto, oltre che con l'art. 113, anche con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, rispettivamente per i seguenti motivi:

a) i tempi, le modalità ed i criteri, con i quali si effettua la rivalutazione degli ufficiali < portatori di giudicato di annullamento > darebbero luogo, nei loro confronti, ad una ingiustificata parità di trattamento di situazioni diverse, rispetto agli ufficiali chiamati a normale valutazione, e, al tempo stesso, ad una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni eguali, rispetto agli ufficiali che, in seguito allo scrutinio per cui è intervenuto il giudicato di annullamento della valutazione negativa dell'ufficiale non iscritto in quadro, furono invece promossi;

b) con il sancire, nei casi suddetti, la intangibilità della graduatoria e la conseguente intangibilità della iscrizione in quadro degli ufficiali risultati promossi, anche quando la pronuncia del giudice amministrativo avesse riconosciuto la iscrizione stessa frutto dell'applicazione di criteri ingiustificata mente < concessivi >, ed effetto comunque di errata valutazione le denunciate disposizioni privilegerebbero gli ufficiali che il giudicato amministrativo avesse accertato essere < non migliori >, dando così luogo a violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità delle sollevate questioni;

che nel corso dei giudizi stessi è sopravvenuta la legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il cui art. 26 ha integralmente sostituito il testo del denunciato art. 54 della legge n. 1137 del 1955;

che, per quanto ha in particolare riferimento alla rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale, la nuova normativa non rinvia più alla lett. b) del secondo comma dell'art. 49 della stessa legge, ma nel confermare che l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo dispone che:

1) la promozione non venga computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i tempi e le modalità del riassorbimento dell'eccedenza;

2) la rinnovazione del giudizio venga effettuata dagli organi competenti entro sei mesi dalla notifica all'Amministrazione della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione;

3) non si proceda a nuova valutazione qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il Ministero competente agli adempimenti per la sua promozione;

che, in conseguenza, appare indispensabile verificare se la nuova normativa spieghi, direttamente o indirettamente, i suoi effetti anche nei giudizi pendenti innanzi al TAR del Lazio, nel corso dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ora all'esame della Corte;

che, anche ove si neghi la sua applicabilità nei giudizi a quibus, occorre pur sempre vagliare se la nuova normativa preordinata, come affermato nei relativi lavori parlamentari, < ad eliminare alcuni inconvenienti che si verificano in caso di rinnovo del giudizio di avanzamento > non possa quanto meno venir utilizzata, come strumento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa interpretazione della denunciata normativa, preliminarmente eccepita, con il conforto di alcune pronunce del giudice amministrativo, dai ricorrenti costituitisi nei giudizi avanti questa Corte, secondo la quale la normativa medesima contemplerebbe, invece, la rinnovazione del giudizio < ora per allora >, sulla base degli stessi criteri assunti a suo tempo per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il quale la valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e graduatorie per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi cosi, secondo il loro assunto, alle mosse censure di illegittimità costituzionale;

che procedere alle verifiche sopra indicate ed alla conseguente valutazione se la sollevata questione sia tuttora rilevante, spetta, nella sua primaria competenza al riguardo, al giudice a quo, cui si rende, pertanto, necessario restituire gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10/02/81.