Sentenza n.19 del 1981
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SENTENZA N.19

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928, e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con l'ordinanza emessa il 20 novembre 1979 dal pretore di Voltri nel procedimento civile Vertente tra Faggioni Giovanni e Tripaldi Nicola, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Considerato in diritto

1.- Il Pretore di Voltri prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 928 (rectius, dell'art. 1, secondo comma, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928), e dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per aver statuito in tema di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenendo conto del solo reddito del conduttore, senza la concomitante valutazione dei parametri sussidiari della composizione del suo nucleo familiare, e della evoluzione del costo della vita in corso di proroga e di causa.

2. - Per quanto concerne l'art. 1, comma 2o, del d.l. n. 778 del 1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 dello stesso anno, va ricordato che la questione, sotto il profilo della parità di trattamento di conduttori con familiari a carico e conduttori che, pur fruendo dello stesso reddito, non abbiano famiglia, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1980, in riferimento a varie norme di proroga succedutesi nel tempo, tra cui anche quella ora denunciata dal giudice a quo.

Del pari non fondata è stata dichiarata con la richiamata sentenza n. 132 del 1980 la questione sotto l'altro profilo, della incidenza negata all'aumento del costo della vita ed alla svalutazione della moneta, sulla determinazione del reddito del conduttore ai fini della concessione o meno della proroga. Vero che, per tal verso, la norma allora denunciata con varie ordinanze dallo stesso Pretore di Voltri, era l'art. 1, comma 2o, del d.l. 17 giugno 1977, n. 326, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1977, n. 510: ma trattasi di norma testualmente identica a quella ora denunciata, e le ragioni poste allora a base della pronuncia di questa Corte consentono ora di pervenire pacificamente ad egual conclusione.

Pertanto, non essendo addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2o, del d.l. n. 778 del 1977, convertito con modificazioni in legge n. 928 del 1977, prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata.

3. - L'ordinanza di rimessione denuncia < per gli stessi motivi > anche l'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Questa norma disciplina in via transitoria l'applicazione della nuova normativa sulle locazioni ai contratti, relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge (o per i quali sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione), limitando il suo ambito ai contratti < non soggetti a proroga >; mentre, per quelli < soggetti a proroga > secondo la preesistente legislazione, provvedono i precedenti articoli da 58 a 64 della stessa legge.

Ma il denunciato art. 65 non fa un vero riferimento al reddito del conduttore, che, peraltro, non assume rilievo nemmeno nelle disposizioni richiamate in detta norma, e comprese nella disciplina apprestata in via ordinaria dalla stessa legge sull' equo canone >. Né il giudice a quo chiarisce in quale senso i motivi addotti a sostegno del prospettato dubbio sulla legittimità costituzionale dell'altra norma denunciata (che disponeva la proroga limitatamente ai contratti stipulati con conduttori aventi un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire) possano suffragare egual dubbio per l'art. 65, sotto alcuno dei profili ricordati nel precedente paragrafo.

Pertanto, la questione, relativamente all'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, va dichiarata inammissibile, non avendo il giudice a quo adeguatamente ottemperato al precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all'autorità giurisdizionale remittente di precisare < i termini ed i motivi > posti a base dell'ordinanza con cui la questione viene sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. 1, comma 2o, del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in Legge 23 dicembre 1977, n. 928; questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 132 del 1980;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la stessa ordinanza del 20 novembre 1979 del pretore di Voltri, dell'art. 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10/02/81.