SENTENZA N. 14
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma quarto, della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (potere di ritiro della licenza di caccia), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1978 dal pretore di Cecina, nel procedimento civile Vertente tra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
Mediante un'ordinanza emessa il 20 novembre 1978 - nel corso di un procedimento civile vertente fra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona - il pretore di Cecina ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, "nella parte in cui prevede la facoltà della Amministrazione Comunale di determinare il periodo di ritiro della licenza di caccia".
Il giudice a quo premette che "la licenza di porto d'armi per uso di caccia consta di due autorizzazioni", l'una relativa "all'esercizio della caccia", l'altra "al porto dell'arma". Ma ciò non toglie - secondo l'ordinanza di rimessione - che si tratti di autorizzazioni contenute in un solo documento, costituenti un'unica "licenza di polizia"; sicché la competenza non solo a rilasciare, ma anche a revocare la licenza stessa, spetterebbe all'autorità di pubblica sicurezza, secondo i criteri indicati negli artt. 10 ed 11 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Di qui la violazione del limite dei principi fondamentali, in cui sarebbe incorso il legislatore regionale, attribuendo alle amministrazioni comunali la potestà di "ritiro" della licenza in questione.
Nessuna parte si è costituita nel giudizio, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Va precisato anzitutto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, può dirsi rilevante -ai fini del giudizio a quo-malgrado l'ordinanza di rinvio si riferisca ad una opposizione promossa contro l'ingiunzione al pagamento di una somma di denaro, laddove la norma in esame è stata impugnata nella parte concernente il ritiro della licenza di caccia.
Effettivamente, dagli atti del giudizio risulta con chiarezza che il procedimento ha per oggetto un'ingiunzione con la quale il Comune di Bibbona ha non soltanto determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione riscontrata, ma anche ordinato la consegna della licenza di caccia, < da intendersi ritirata per anni sei e gg. 180 >.
2. - Nel merito, è pacifico che l'atto del Comune, avverso il quale è stata proposta opposizione da parte del cacciatore interessato, si è precisamente fondato sul quarto comma dell'art. 51 della citata legge regionale n. 35 del 1974 (intitolata < Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria >): per cui spettava all'amministrazione comunale competente per territorio determinare < l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza >, nei confronti dei trasgressori alle disposizioni stabilite dalla legge medesima.
All'epoca dell'ingiunzione comunale, datata 28-29 marzo 1977, vigeva ancora l'art. 1 lett. o del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul < trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia ... di caccia ... >), che manteneva ferma <la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia >. E questa riserva derivava da una discrezionale valutazione del legislatore delegato (che nella specie non si espone a censure di legittimità costituzionale) circa il modo di provvedere alla cura di interessi diversi, ma interferenti e connessi. relativi da un lato alla pubblica sicurezza e d'altro lato alla caccia: valutazione che la stessa Corte ha assunto a base della decisione n. 47 del 1973, con cui sono state dichiarate di spettanza statale (e non regionale) < le tasse e sopratasse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia >.
A due anni di distanza dal trasferimento, la Regione Toscana ha invece disposto in virtù dell'art. 18, terzo comma, della legge n. 35 del 1974 -che la licenza di caccia, per sè considerata, fosse < rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale >, < previo conseguimento di porto d'armi, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza, nonché previo versamento annuale in c/c di apposita tassa di concessione >. Coerentemente l'art. 51, quarto e quinto comma, della legge stessa, ha demandato alla competente amministrazione comunale l'esercizio del potere di ritiro della licenza a carico dei trasgressori alle norme sulla caccia, mediante consegna agli uffici del Comune.
Sennonché la parte fondamentale (e più fortemente innovativa) di questa disciplina è rimasta del tutto inoperante. Dapprima l'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1974, n. 51, ha stabilito che < le norme in materia di licenza di caccia >- già dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 18 della legge n. 35-si applicassero solo < a decorrere dal 1° aprile 1975 >; ed ha mantenuto in vigore, nel frattempo, le corrispondenti disposizioni del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (implicitamente richiamate dall'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972). Quindi l'art. 20 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 64, ha ulteriormente rinviato l'applicazione delle norme sul rilascio delle licenze d; caccia da parte dei Presidenti delle Giunte provinciali, sino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento di attuazione, già previsto dall'art. 18, sesto comma, della legge n. 35: regolamento che la Regione Toscana non ha mai provveduto ad emanare.
Negli ultimi anni, tuttavia, la Toscana ha legiferato ulteriormente in materia di caccia. In un primo tempo, l'articolo unico della legge regionale 5 settembre 1978, n. 60, ha sostituito fra l'altro il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 35/1974, continuando però a demandare alle amministrazioni comunali il ritiro delle licenze di caccia, sia pure dopo avere consentito l'oblazione, ai sensi dell'art. 5 della legge statale 24 dicembre 1975, n . 706.
Successivamente, invece, Sa legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, haridisciplinato per intero la difesa della fauna e l'attività venatoria, con la conseguente abrogazione delle leggi regionali n. 35 e n. 51 del 1974, n. 66 del 1975, n. 60 del 1978: prevedendo in particolar modo-secondo i principi stabiliti dalla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 -che < la licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza >, previo esame di abilitazione da sostenere dinanzi una commissione nominata dalla Giunta regionale (art. 19, primo comma); e che l'amministrazione comunale può soltanto formulare < la proposta di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione di licenza di caccia >, per poi trasmetterla al competente questore, che provvede ad applicare le sanzioni stesse nei confronti dei trasgressori (art. 37, penultimo comma).
3. - In tali circostanze, non si può ritenere che la Toscana si sia limitata a disporre con la norma denunciata -circa l'operatività di una licenza da essa stessa rilasciata (tramite i Presidenti delle Giunte provinciali), ai soli effetti della caccia nel territorio regionale, senza incidere sulla competenza riservata allo Stato mediante l'art. 1 lett. o del d.P.R. n. 11 del 1972. Né la disciplina in questione può essere dunque collocata sul medesimo piano delle soluzioni escogitate da altre coeve leggi regionali (art. 2, ultimo comma, legge Piemonte 13 agosto 1973, n. 21; art. 11, secondo comma, legge Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56; art. 27 legge Emilia-Romagna 30 luglio 1974, n. 33; art. 9 legge Veneto 8 settembre 1974, n. 48), che più semplicemente prevedevano, a carico dei trasgressori, la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio, rilasciato dalle competenti autorità locali. Al contrario, consentendo alle amministrazioni comunali il ritiro della licenza di caccia, ferme restando le disposizioni del t.u. 5 giugno 1939, n. 1016 (e successive modificazioni), quanto al rilascio della licenza medesima, la Regione Toscana ha esorbitato dallo ambito-materiale e territoriale- della competenza attribuitale in tema di caccia; ed ha in tal senso violato, al di là degli specifici principi fondamentali desumibili dalle vigenti leggi dello Stato, l'art. 117 della Costituzione.
Va pertanto annullato il quarto comma dell'art. 51 della legge regionale n. 35 del 1974, nella parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale dell'identica norma dettata - successivamente all'instaurazione del giudizio a quo- dal nuovo testo dello art. 51, quarto comma, introdotto dall'articolo unico della legge regionale n. 60 del 1978.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, nella parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia;
2) dichiara- in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87- l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 5 settembre 1978, n. 60, della Regione Toscana, nella parte in cui, sostituendo il quarto comma dello art. 51 della legge regionale n. 35 del 1974, demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10/02/81.