SENTENZA N.12
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della Tabella unica, quadro II, sezione D, allegato al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (determinazione dei parametri spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma delle Poste e Telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1977 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da Erdini Onorio ed altri e da Onesti Giulio ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 1978.
Visti gli atti di costituzione di Tedeschi Nicola, Ciampini Giuseppe, Del Colle Vincenzo, De Carolis Francesco e del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Giuseppe Guarino per Tedeschi Nicola e Ciampini Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata, la Corte è chiamata a decidere se contrasti con l'articolo 76 della Costituzione in quanto non conforme ai criteri della delega di cui all'art. 10 della legge n. 775 del 1970, sostitutivo dell'art. 13 della legge n. 249 del 1968-la Sezione D quadro II della Tabella unica degli stipendi allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte in cui determina i parametri spettanti alle qualifiche terminale (dirigente-ispettore superiore) e intermedia (dirigente- ispettore capo) del personale della carriera < dell'esercizio > dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, di cui alla tabella XI dello art. 118 del d.P.R. n. 1077 del 1970.
Come in narrativa detto, l'ipotesi di violazione della delega legislativa va non è riferita al preteso mancato inquadramento delle qualifiche suddette nella carriera < direttiva >, avendo, anzi, al riguardo il giudice a quo ritenuto in difformità dalla prospettazione dei ricorrenti che l'attuato inquadramento in carriera dell'< esercizio >, attesa L'inerenza alle qualifiche stesse di mansioni assolutamente peculiari e tipiche dell'azienda, rispondesse proprio al criterio fondamentale della riforma voluta dal legislatore delegante, del riordinamento, cioè, secondo qualifiche funzionali.
Il criterio direttivo che si dubita violato e, invece, in parti colare quello soltanto che si rinviene nell'inciso finale del comma secondo del citato art. 10, secondo cui, rispetto ai parametri minimo e massimo stabiliti per le varie categorie della stessa normativa di delega, <... differenziazioni ... potranno essere ammesse in relazione a diverse od a particolari collocazioni funzionali >.
A motivo dell'ipotesi di incostituzionalità così delineata deduce testualmente il Consiglio di Stato che < le mansioni attribuite agli impiegati in questione e le conseguenti responsabilità, non appaiono sostanzialmente dissimili o non equivalenti a quelle che sono proprie di funzionari per i quali è prevista la possibilità di conseguire parametri più elevati, quali ad esempio gli appartenenti a molte carriere ex speciali, in particolare alle carriere di ragioneria >.
2. - La questione non è fondata.
Va, invero, considerata l'area di discrezionalità in cui incide la scelta, qui censurata, del legislatore delegato alla cui valutazione appunto è stato rimesso dal delegante l'eventuale superamento (< differenziazioni potranno essere ammesse >) dei parametri (minimi e) massimi, stabiliti in via generale per le varie carriere, in presenza di < particolari collocazioni funzionali >-e va tenuto presente che il potere di intervento della Corte in relazione a scelte siffatte non può andare oltre il controllo di ragionevolezza.
Ora, appunto, la normativa impugnata appare non irragionevole in rapporto sia al contenuto della disciplina adottata che al trattamento comparativo di situazioni sia pur latamente analoghe.
Relativamente al primo profilo, va premesso che il legislatore delegato, con riguardo al personale dell'Amministrazione postale, di cui trattasi, si è trovato a dover valutare nel contesto globale del riordinamento delle carriere di tutti i dipendenti dello Stato ed aziende pubbliche mansioni ed attribuzioni assolutamente peculiari ed atipiche, per di più estremamente eterogenee anche nell'ambito della stessa qualifica.
Ed invero, i direttori ed ispettori di cui alla tabella F (carriera di concetto) allegata alla legge 1958 n. 119 (già gruppo B della L categoria ex lege 18 aprile 1940 n. 288), ai sensi della normativa indicata e dei connessi regolamenti e circolari di esecuzione (DM 14 marzo 1942, circ. 3 febbraio 1965 n. 2834 ecc.) potevano (e tale situazione non è in seguito mutata) essere alternativamente ed indifferentemente preposti alle Ragionerie provinciali aventi competenza in materia di riscontro e vigilanza contabile; ovvero invece agli Economati, che si limitano a curare la gestione di immobili e la fornitura di materiali; o alle Casse provinciali, che provvedono al movimento e custodia di fondi; agli uffici < Conti correnti >, < Vaglia e risparmi >; agli uffici di Movimento postale, svolgenti esclusivo servizio di raccolta, avviamento e distribuzione di corrispondenza; agli uffici c.d. promiscui, ecc.
A ciò va aggiunta l'esistenza di rilevanti differenze dimensionali, nell'ambito dello stesso tipo di ufficio, in relazione alla diversa ampiezza dell'area di competenza territoriale delle relative sedi. Al punto che effettivamente, per talune di tali sedi considerate di maggiore importanza (Roma, Napoli, Torino ecc.) vi è stato come dedotto dalle parti e confermato dalla istruttoria svolta dal giudice a quo un avvicendamento tra personale con la qualifica dei ricorrenti e personale della carriera direttiva.
In tale complesso ed articolato contesto ha appunto operato il legislatore delegato.
Ed una volta che come si è detto la disciplina attuata non viene in discussione sotto il profilo della esistenza (anzi motivatamente esclusa) di un eventuale titolo del personale in questione ad essere inquadrato nella carriera direttiva, l'alternativa rispetto alla quale la scelta normativa va verificata è quella che in sostanza residuava al legislatore tra l'attribuire all'introdotta carriera dell'esercizio del personale delle PP.TT. (già carriera di concetto ed ex gruppo B) parametri esattamente corrispondenti a quelli del rimanente personale di concetto delle altre pubbliche amministrazioni; ovvero parametri anche superiori, ravvisando, nella specie, particolari collocazioni funzionali ex art. 10 comma terzo legge 1970 In questa seconda evenienza non è escluso ovviamente che il legislatore potesse anche spingersi (in risposta alle aspettative della categoria interessata) fino al punto di fissare parametri più o meno equipollenti a quelli conseguiti dai ragionieri del troncone direttivo delle ex carriere speciali di altre amministrazioni dello Stato (di cui all'art. 195 t.u. 1957 n. 3 ed alle successive leggi 29 giugno 1960 n. 650; 23 ottobre 1980 n. I l96; 20 dicembre 1961 n. 1345; d.P.R. 18 novembre 1965 n.1479 ecc.); i quali per il meccanismo di trasformazione previsto dagli artt. 22 legge 1970 n. 775; 147 d.P.R. 1970 n. 1077 e d.P.R. 1972 n. 319 avevano raggiunto, con l'inquadramento nella carriera direttiva ordinaria, i livelli parametrici a questa relativi.
Ma, com'é altrettanto ovvio, il legislatore poteva anche pur di fronte ad una ritenuta non coincidenza di collocazioni funzionali tra l'introdotta carriera dell'esercizio del personale delle PP.TT. ed una normale carriera di concetto valutare la relativa differenza in termini meno netti ed addirittura sfumati.
Quest'ultima soluzione appunto è stata in concreto adottata, articolando la scala parametrica della detta carriera dello esercizio in modo che alla qualifica iniziale (< Revisore >) ed intermedia (Dirigente-spettore) sono attribuiti parametri (173 a 232 e 262 a 302) leggermente superiori a quelli (160 a 218 e 255 e 297) delle corrispondenti qualifiche (segretario; segretario principale) della carriera ordinaria di concetto; mentre le rispettive qualifiche di vertice (dirigente superiore per l'esercizio; segretario capo, per il concetto) raggiungono il medesimo parametro terminale (370) a sua volta intermedio tra i parametri (307 e 387) assegnati al direttore di divisione ed al direttore di sezione nella carriera direttiva.
Tale soluzione può anche essere discutibile sul piano del merito.
Certo è che essa però non può dirsi intrinsecamente irragionevole; essendo coerente ad anzi, sia pure relativamente, migliorativa rispetto alla disciplina pregressa: che del resto, nell'arco di tempo che va dalla legge n. 119 del 1958 al 1970, il legislatore ha mantenuto ferma, nonostante i progetti ed i disegni di modifica ripetutamente portati alla sua attenzione.
Né l'irragionevolezza della normativa impugnata emerge sul piano comparativo. Che anzi, sotto tale aspetto-che investe il secondo dei due profili innanzi accennati-appare coerente l'attribuzione al personale in questione di parametri puntualmente identici a quelli stabiliti per il personale dello esercizio di tutte le altre aziende autonome, preposte a compiti (v., ad esempio, i c.d. Dirigenti delle Stazioni, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato) anch'essi particolarmente impegnativi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della Sezione D del Quadro II della Tabella Unica degli stipendi, paghe e retribuzioni, allegata al d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, nella parte in cui determina i parametri spettanti al personale dell'esercizio dell'Amministrazione PP.TT. sollevata, con ordinanza 8 luglio 1977 del Consiglio di Stato -Sezione VI giurisdizionale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 10 legge 28 ottobre 1970 n. 775, sostitutivo dell'art. 13 della legge di delega 18 marzo 1968 n. 249 (sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10/02/81.