SENTENZA N. 3
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n. 703, avente per oggetto "Insediamento della centrale elettronucleare del Molise" promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale del Molise, notificato il 15 dicembre 1978, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto notificato il 15 dicembre 1978, il Presidente della Giunta della Regione Molise ha proposto ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n. 703, che localizza una centrale elettronucleare nel Molise, individuando anche le aree suscettibili dell'insediamento. Premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393, i programmi pluriennali di costruzione di centrali elettronucleari (come già i programmi di costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, ex art. 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880) devono essere approvati dal CIPE "d'intesa con la Commissione consultiva interregionale", e ricordato che la nominata Commissione, nelle sedute del 7 ottobre 1975 e 13 settembre 1978, aveva espresso e confermato parere contrario in ordine alla localizzazione di centrali elettronucleari in Molise, la Regione ricorrente ha quindi puntualizzato, in una violazione degli artt. 117, 118, 3, 5 e 115 della Costituzione, le censure di illegittimità mosse al decreto impugnato.
In particolare ha assunto che il detto decreto: violerebbe l'art. 117 della Costituzione, avendo esso il contenuto di legge precetto - e non di mera determinazione di principi - in materia demandata, invece, alla competenza legislativa concorrente della Regione, quale quella dell'"urbanistica": cui, appunto, dovrebbe ricondursi la localizzazione di centrali elettronucleari, incidente in maniera irreversibile sul territorio;
violerebbe nel contempo l'art. 118 della Costituzione, in quanto legge provvedimento, esaustiva anche delle competenze amministrative, attribuite alla Regione nelle materie di legislazione concorrente;
contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 3 e 115 della Costituzione, realizzando, con provvedimento eccezionale, una disparità di trattamento tra regioni a statuto ordinario;
vulnererebbe, infine, gli artt. 5 e 115 della Costituzione, per mancato rispetto dell'autonomia regionale.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza.
All'uopo ha sostenuto la assoluta erroneità del presupposto, da cui muovono tutte le censure di incostituzionalità formulate dalla Regione, che cioè la localizzazione di centrali elettronucleari rientri nella materia della "urbanistica", di competenza regionale. Tratterebbesi, invece, ad avviso dell'Avvocatura, di materia riservata alla potestà legislativa ed amministrativa dello Stato, per l'esistenza di un preminente interesse generale, al programmato reperimento e sfruttamento delle fonti di energia, già affermato dall'art. 43 della Costituzione: come ribadito dall'art. 8, lett. m), del d.P.R. n. 8 del 15 gennaio 1972, che mantiene "ferma la competenza degli organi statali in ordine ai lavori pubblici connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali".
Considerato in diritto
Nel corso del giudizio è scaduto il termine, stabilito nell'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, senza che il decreto impugnato (che com'è pacifico non ha avuto alcun principio di esecuzione) sia stato convertito in legge.
In merito al ricorso, per declaratoria di illegittimità, avverso il decreto stesso proposto dalla Regione Molise va dichiarata, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, proposto dalla Regione Molise per declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto - legge 13 novembre 1978, n. 703 (Insediamento della centrale elettronucleare del Molise), non convertito in legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1981.