ORDINANZA N.193
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio l977 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nel procedimento civile vertente tra Barbieri Antonio e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 2 novembre 1977.
Visti l'atto di costituzione dell'Ispettorato provinciale del l'agricoltura di Modena e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto la detta norma indurrebbe sperequazioni irrazionali fra proprietari e affittuari di fondi rustici in relazione al godimento delle provvidenze accordate in materia di miglioramenti fondiari.
Considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 153 del 1977 e che non sono prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sollevata, con ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna emessa il 14 gennaio 1977, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI Presidente
Arnaldo MACCARONE Relatore
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.