SENTENZA N.187
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 28 novembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto < Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della Regione >, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° marzo 1976, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle d'Aosta;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Considerato in diritto
In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: < Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate >.
Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101 del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine < abrogazione > nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perchè tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.