SENTENZA N.176
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, della legge 17 agosto 1974, n. 386 (conversione in legge, con modificazione, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1976 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sul ricorso proposto da Saccinto Francesco ed altri contro l'Ente ospedaliero provinciale < Caduti in guerra > di Canosa di Puglia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1° giugno 1977.
Visti l'atto di costituzione di Saccinto Francesco ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Mario Troccoli per Saccinto Francesco ed altri e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Davanti alla Corte costituzionale viene denunciato l'art. 7, primo comma, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (nel testo risultante dalla legge di conversione del 17 agosto 1974, n. 386), nella parte in cui stabilisce che non debbono essere corrisposti compensi agli amministratori ed ai dipendenti degli enti ospedalieri, chiamati a far parte di commissioni per esami di concorso per l'assunzione di personale presso gli enti stessi.
La Corte è chiamata a decidere su due questioni: 1) se la norma impugnata contrasti con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che il suddetto divieto di compenso ad amministratori e dipendenti ospedalieri violi il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) se la norma stessa contrasti con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dubitandosi che da tale divieto derivi per gli amministratori e i dipendenti ospedalieri un'ingiustificata disparità di trattamento retributivo rispetto ai componenti delle stesse commissioni che non rivestano tale qualifica e ai quali invece il compenso è riconosciuto e rispetto agli altri amministratori e dipendenti dell'ente che, non essendo membri delle commissioni, svolgono una minore attività lavorativa, pur percependo identica retribuzione.
2. - Le questioni non sono fondate.
Invero, riguardo alla prima questione, questa Corte, con altre sue precedenti decisioni relative al principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 Cost., ha affermato che la tutela costituzionale non si estende ad ogni compenso che sia il corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione, ma intende piuttosto assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa mediante una retribuzione che, costituendo la fonte principale di sostentamento, deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (sent. n. 82 del 1973).
Nella specie la prestazione richiesta agli amministratori o ai dipendenti degli enti ospedalieri, nominati membri di commissioni per esami di concorso, benché istituzionale riveste carattere di occasionalità. Essa, infatti, mentre è collegata al rapporto con l'Ente in quanto la legge prescrive che alcuni componenti della commissione debbono essere amministratori o dipendenti dell'ente interessato alle assunzioni, si rivela d'altra parte del tutto eventuale, giacché da un lato ricorre solo in caso di provvista di nuovo personale, dall'altro per effetto della rotazione non incombe sempre sulle stesse persone.
Di tal che un apposito emolumento non si porrebbe quale fonte ordinaria e continuativa di retribuzione tesa ad assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, bensì come un'ulteriore utilità, la cui concessione è rimessa al giudizio discrezionale del legislatore, non ricadendo nell'ambito della tutela disposta dall'art. 36 della Costituzione.
3. - Per quanto riguarda la seconda questione, che investe il principio di uguaglianza, è evidente la diversità di situazione in cui versano gli amministratori e i dipendenti degli enti ospedalieri rispetto ai membri < esterni > componenti la stessa commissione di concorso, in quanto solo questi ultimi a differenza dei primi sono chiamati a svolgere un'attività del tutto aliena dai compiti da essi espletati istituzionalmente. Sicché, se la legge prevede la corresponsione di emolumenti solo in favore di tali soggetti, escludendola per i componenti < interni > della commissione, non può dirsi che il trattamento preordinato dal legislatore sia sprovvisto di ragionevolezza o che costituisca una diversificazione arbitraria nei confronti del personale ospedaliero.
Infine, la prospettata disparità < interna > tra amministratori o dipendenti a seconda che siano chiamati o meno a far parte della commissione non sussiste, in quanto il già richiamato sistema della rotazione previsto dal legislatore realizza una sostanziale equiparazione di prestazioni lavorative all'interno di ogni qualifica, cosicché non si verifica alcuna discriminazione a parità di retribuzione ordinaria connessa alla qualifica stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma primo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386), sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza del T.A.R. per la Puglia indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/12/80.