ORDINANZA N.164
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.M. e la Soc. s.p.a. Milano Assicurazioni Autoveicoli - Gestione Fondo di Garanzia Vittime della Strada, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 9 aprile 1980;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che l'I.N.A.M. convenne avanti il Tribunale di Bergamo la < Milano Assicurazioni Autoveicoli s.p.a. - Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada > per conseguire, ai sensi degli artt. 1916 cod. civ. e 28 legge 24 dicembre 1969, n. 990, il rimborso della somma di lire l.290.120 anticipata all'assistito Mario Piazzalunga, rimasto infortunato in incidente stradale provocato il 10 giugno 1973 da autovettura rimasta sconosciuta nel territorio del Comune di Nembro (BG);
che, in accoglimento della opposizione della convenuta, il designato Giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20 settembre 1979, respinse l'istanza, dall'attore Istituto avanzata, di escussione, in qualità di teste, del Piazzalunga per essere costui, in quanto legittimato a partecipare al giudizio ex art. 19, quarto comma, legge 990/1969, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.;
che avverso la ordinanza del G.I. spiegò reclamo ex articolo 178, secondo comma cod. proc. civ. l'I.N.A.M. chiedendo che il Collegio ammettesse l'audizione del Piazzalunga quale teste e, in subordine, dichiarasse rilevante e non manifesta mente infondata la questione di legittimità dell'art. 246 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che, con ordinanza collegiale emessa il 25 ottobre 1979, comunicata e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1980 e iscritta al n. 84 R.O. 1980, l'adito Tribunale ha in apertura considerato che < la sollevata questione della illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. non sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., e sia rilevante in causa, in quanto l'infortunato Piazzalunga Mario, ai sensi degli artt. 19, 21 e 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è portatore di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio per ottenere dal Fondo di Garanzia il risarcimento dei danni subiti nell'incidente de quo ad opera del veicolo investitore rimasto sconosciuto > (p. 3);
che, riassunta la motivazione della sentenza 248/1974, con cui questa Corte ebbe a dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 246 (pp.3,4), non ha mancato di constatare che < l'I.N.A.M. non può convenire in giudizio il suo assicuratore non avendo nulla a pretendere contro lo stesso, né può il giudice ordinare la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. > (pp. 5, 6);
che, dopo aver ad un tempo riconosciuto e negato al Piazzalunga la legittimazione ad assumere in concreto la qualità di parte nel giudizio de quo, si è doluto che al Piazzalunga e a fortiori all'I.N.A.M. sarebbe riservata una condizione peggiore vuoi di quella propria della parte, la quale, se, a sensi degli artt. 115 e 116, secondo comma, cod. proc. civ., liberamente interrogata sui fatti di causa, vedrebbe dalle sue risposte scaturire argomenti di prova, vuoi della posizione, assegnata, nel rito speciale del lavoro, alle persone incapaci a testimoniare (e alle persone fatte oggetto del divieto sancito dall'art. 247) dall'art. 421, quarto comma cod. proc. civ. sub art. 1 legge 533/1973;
che proprio quest'ultimo luogo di legge ha indotto il Tribunale di Bergamo ad affermare, a suggello della motivazione dell'ordinanza, che a la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in quanto non consente al giudice quantomeno di interrogare liberamente sui fatti di causa i terzi aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, non sia manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione e sia rilevante nel presente giudizio > (p. 8), non senza avere a p. 7 scritto che < non sembra d'altra parte nel caso di specie che il divieto di cui all'art. 246 c.p.c. trovi una razionale giustificazione nel principio di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio >;
che, comunque, il dispositivo dell'ordinanza così suona: < visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina la sospensione del processo in corso, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché sia decisa la questione di costituzionalità dell'art. 246 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. >;
che, nessuna delle parti essendosi costituita in questa sede ne avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Corte, visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative, ha fissato per la decisione la camera di consiglio del 13 novembre 1980, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che alla lettura della ordinanza residuano in superabili dubbi sul se il Tribunale di Bergamo abbia inteso denunciare l'incostituzionalità dell'art. 246 per l'irrazionalità, da cui la sua applicazione al < caso di specie > sarebbe affetta, ovvero per l'inestensibilità, a livello applicativo, del novellato art. 421, quarto comma, al rito ordinario, e a monte sul se le peculiarità del caso, con privare il Piazzalunga della legittimazione a partecipare al giudizio, persuadano a dire irrilevante la prospettata questione;
che, pertanto, miglior partito appare alla Corte la restituzione degli atti al giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.