Sentenza n.154 del 1980
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SENTENZA N.154

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente 

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979, recante < Norme per la prevenzione e la cura delle malattie da gozzo >, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avv. Luigi Maniscalco Basile per la Regione.

Considerato in diritto

Sul presupposto che la iodazione, per periodi di tempo determinati, dell'acqua potabile, da distribuirsi per il tramite degli enti gestori di acquedotti comunali, nei comuni interessati all'endemia gozzigena, integri gli estremi del trattamento sanitario obbligatorio, il Commissario dello Stato contesta alla Regione la giuridica possibilità di realizzare tale operazione senza offendere, con le norme impugnate, gli artt. 32, secondo comma della Costituzione della Repubblica e 17 lett. b) dello Statuto regionale.

La impugnazione del Commissario è priva di fondamento e per motivare il dispositivo di rigetto, che va a formulare, può la Corte dispensarsi dal verificare la sussistenza in concreto del presupposto, su cui si asside la impugnazione, perchè né l'uno né l'altro parametro di costituzionalità è violato.

L'invocazione dell'art. 32, secondo comma, anzi, e, a chi ben guardi, un fuor d'opera perchè la riserva di legge così stabilita non esclude in assoluto le leggi regionali, quanto meno delle Regioni differenziate che sono titolari di specifiche funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, e ne dà con ferma l'art. 80, primo comma, della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che fa salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale.

Talché tutto si riduce a domandarsi se l'Assemblea possa oppure no disporre l'applicazione, nel territorio regionale, di trattamenti sanitari del tipo in questione, riguardanti non già la risoluzione e la soddisfazione sul piano regionale di problemi ed esigenze aventi dimensioni nazionali, ma la predisposizione di misure destinate ad applicarsi in singoli comuni dell'Isola, per < soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione >, secondo la testuale espressione dell'art. 17 St. Sic., e proprio l'art. 17 lett. b) impone di rispondere in senso affermativo perchè nessun principio o interesse generale, cui s'informi la legislazione dello Stato in subiecta materia, fissa limiti alla potestà legislativa della Regione, la quale, per contro, è giustificata dalla triste realtà che ha indotto l'Assemblea regionale a legiferare a più di un trentennio dal suo insediamento (sempre, pero, in anticipo rispetto ai competenti organi dello Stato che non hanno sinora avvertito l'esigenza di tradurre in disposizioni, aventi autorità per il territorio nazionale, i criteri da seguire per combattere l'endemia gozzigena).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 32 della Costituzione della Repubblica e 17 b) dello Statuto speciale della Regione siciliana  dell'art. 3 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979 e dell'art. 5 del medesimo disegno di legge limitatamente all'inciso < lire 50 milioni per le finalità dell'art. 3 (iodazione dell'acqua potabile) >, sollevate con il ricorso proposto il 21 maggio 1979 dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27/11/80.