SENTENZA N.144
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre 1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori) promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Visti gli atti di costituzione di Bove Matteo ed altri (denuncianti querelanti nel suddetto procedimento penale) e di Potenza Ivo ed altri; nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Leopoldo Leon per Bove Matteo ed altri, l'avv. Sandulli per Potenza Ivo ed altri, l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero 795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare che la normativa impugnata si rivela < potenzialmente idonea ad influire direttamente sul contenuto finale del procedimento >. Pertanto, non ha il giudice a quo fatto neppure cenno delle attività dei prevenuti, che la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad ipotizzare criminose.
La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77 cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/07/80.