Sentenza n.144 del 1980
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SENTENZA N.144

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre 1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori) promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visti gli atti di costituzione di Bove Matteo ed altri (denuncianti querelanti nel suddetto procedimento penale) e di Potenza Ivo ed altri; nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Leopoldo Leon per Bove Matteo ed altri, l'avv. Sandulli per Potenza Ivo ed altri, l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero 795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare che la normativa impugnata si rivela < potenzialmente idonea ad influire direttamente sul contenuto finale del procedimento >. Pertanto, non ha il giudice a quo fatto neppure cenno delle attività dei prevenuti, che la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad ipotizzare criminose.

La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77 cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30/07/80.