SENTENZA N.139
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal Giudice istruttore del tribunale di Trieste, nel procedimento penale a carico di Pinesich Antonio ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo, del codice penale, secondo cui il reato di bigamia e estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e dichiarato nullo ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, contrasti con l'articolo 3 della Costituzione, < in quanto non pone sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile >.
Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che,, nella specie trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di Cui all'art. 9 cpv. del codice penale l'azione è allo stato improcedibile ai sensi del predetto art. 9.
Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto irrilevante nel processo a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/07/80.