SENTENZA N.137
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1978 dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, sull'istanza proposta da Aiello Angelo, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'impugnativa riguarda in realtà la sola norma destinata ad applicarsi nel giudizio a quo: vale a dire, il secondo comma dell'art. 79 (come sostituito dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), nella parte in cui prevede che il tribunale per i minorenni eserciti le funzioni della sezione di sorveglianza, quanto agli stessi < soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto >. t questa, infatti, la disposizione che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna considera in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 25 primo comma Cost.: osservando che sarebbe < irrazionale una deroga della normale competenza del giudice per adulti a favore di quello per i minorenni quando il soggetto interessato sia già maggiorenne > e quando si tratti come nella specie di operare nella fase esecutiva, valutando non già l'illecito penale a suo tempo commesso, bensì il comportamento del detenuto o dell'internato nel corso dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Per quanto così circoscritta, la questione non è fondata.
Sia nel suo complesso sia nella specifica disposizione impugnata l'attuale testo dell'art. 79 non intende risolvere permanentemente il problema delle competenze e delle funzioni spettanti agli organi della giustizia minorile (tribunale per i minorenni e giudice di sorveglianza presso il tribunale stesso) in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Al contrario, esso non contiene che una disciplina mirante a colmare una lacuna in via transitoria, nell'attesa che un'altra apposita legge provveda nei confronti dei minori sottoposti a misure penali, come pure nei confronti dei soggetti maggiorenni che abbiano commesso reati durante la minore eta. E conviene notare che la soluzione adottata a tal fine si conforma a quella già risultante dall'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in tema di liberazione condizionale.
D'altra parte, la natura transitoria dell'art. 79 della legge n. 354 del 1975 (nella nuova versione introdotta dall'art. 12 della legge n. 1 del 1977) non toglie che la disposizione stabilita dal capoverso dell'articolo stesso sia comunque sorretta da un adeguato fondamento giustificativo. Evidentemente, mantenendo ferma la competenza del giudice minorile (anche agli effetti previsti dall'art. 69 della legge n. 354), il legislatore ha voluto soddisfare quell'< esigenza di continuità nella sorveglianza >, cui si accenna nella stessa ordinanza di rimessione: considerando normale l'ipotesi di un soggetto che abbia commesso il reato essendo minore di anni diciotto e che divenga maggiorenne durante l'espiazione della conseguente pena (ovvero nel corso del previo procedimento penale, che rimane anch'esso attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni). Ne questa prospettiva può ritenersi arbitraria, in vista di casi fors'anche frequenti ma pur sempre anomali, per il divario temporale che separa la condanna dalla sottoposizione alla relativa misura penale, sul tipo di quello che ha dato luogo al presente giudizio.
Ciò basta perchè la Corte rigetti la proposta impugnativa. Ed è il legislatore che dovrà eventualmente farsi carico, in occasione della riforma preannunciata dall'art. 79 primo comma della legge n. 354 del 1975, delle incongruenze denunziate dal giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come sostituito dall'art. 12 della legge 12 gennaio 1977, n.1), sollevata dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3 e 25 primo comma della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/07/80.