SENTENZA N.136
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 618 del codice di procedura penale promosso con due ordinanze emesse il 14 luglio 1975 e il 3 marzo 1977 dal pretore di Roma, nei procedimenti penali a carico di Pironti Di Campagna Nicola e di Geminiani Tiberio ed altri, iscritte ai nn. 484 del registro ordinanze 1975 e 308 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975 e n. 218 del 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Data l'identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Il giudice a quo sostiene preliminarmente di essere legittimato ad impugnare l'art. 6t8 cod. proc. pen., in quanto richiesto di trasmettere gli atti processuali, occorrenti al tribunale per decidere in base alla norma denunciata sull'opposizione avverso il decreto pretorile d'iscrizione di un'ipoteca legale. In questa stessa sede, infatti, il pretore sarebbe investito di una specifica funzione giurisdizionale, sia pure di collegamento < diretta ad una delibazione sul mezzo processuale proposto avente ad oggetto l'ammissibilità ed il riscontro di legittimità formale > dell'opposizione.
Ma in realtà la questione è inammissibile, dal momento che essa non è stata sollevata < nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale >, come invece è prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dei due giudizi in atto, concernenti la decisione sulle opposizioni all'iscrizione delle rispettive ipoteche, non è investito il pretore, ma il tribunale dinanzi al quale è stata fatta opposizione; mentre al pretore non spetta secondo la norma impugnata alcuna < delibazione > sulle opposizioni stesse, né alcun altro tipo di potere decisorio.
In altre parole, qualunque ne sia la natura, il procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 618 cod. proc. pen. presenta sicuri caratteri di autonomia rispetto al procedimento principale, nel corso del quale sia stata disposta un'iscrizione di ipoteca legale; e l'autorità giurisdizionale competente per quest'ultimo procedimento non è chiamata a fare alcuna applicazione della norma impugnata, in vista della quale possano proporsi questioni di legittimità costituzionale che comportino la sospensione del solo giudizio sull'opposizione come appunto si legge nei dispositivi delle ordinanze di rimessione. Ai fini dell'art. 618, il pretore di Roma non era tenuto a svolgere null'altro che un compito di trasmissione materiale degli atti processuali (o, meglio, a consentire che tale compito fosse svolto dalla competente cancelleria, cui si rivolgeva per lo meno nel primo dei due casi in esame, allorché il giudice a quo non aveva ancora messo in dubbio la legittimità della norma in esame la richiesta della cancelleria centrale penale): il che, di per se solo, non concreta i requisiti necessari per l'instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 618 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25 primo comma della Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30/07/80.