ORDINANZA N.116
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1979 dal Giudice conciliatore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Caduchi Francesca Paola ed altro e Maggio Salvatore, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice conciliatore di Palermo ha sollevato in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la riduzione alla metà degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la sentenza n. 36 del 20 marzo 1980 e dichiarata infondata;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 36 del 20 marzo 1980
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