Ordinanza n.116 del 1980
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ORDINANZA N.116

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1979 dal Giudice conciliatore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Caduchi Francesca Paola ed altro e Maggio Salvatore, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice conciliatore di Palermo ha sollevato in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la riduzione alla metà degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la sentenza n. 36 del 20 marzo 1980 e dichiarata infondata;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 36 del 20 marzo 1980

.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16/07/80.