Ordinanza n.104 del 1980
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ORDINANZA N.104

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promossi con sette ordinanze emesse in data 6 luglio, 11 e 25 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Mondovì sui ricorsi di Rovea Pier Luigi, della S.p.a. < Le querce >, di Arduino Giuseppe, della S.p.a. Industria Chimica del legno, e di Belengini Giuseppe, iscritte ai nn. da 176 a 182 del registro ordinanze l980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 23 aprile 1980.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che le sette ordinanze della Commissione tributaria di 1° grado di Mondovi, elencate in epigrafe, sollevano con identica motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (e 2: ord. 176 del 1980) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, < nella parte in cui non consentono che dall'incremento di valore soggetto all'INVIM venga detratta la componente dovuta alla svalutazione monetaria >.

Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre l977, n. 904, < nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo >, e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, < per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore > (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alla Commissione tributaria sopraindicata, perchè accerti se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.

 Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/06/80.