SENTENZA N.98
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento penale a carico di Del Ry Enrico ed altro, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti. per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Per il pretore < la questione di illegittimità costituzionale rilevata dalla difesa degli imputati non è manifestamente in fondata ed essa appare rilevante ai fini del giudizio >, ma, mentre il giudizio di non manifesta infondatezza è sorretto da motivazione, neppure una parola è spesa per giustificare l'apprezzamento di rilevanza, che risulta per contro smentito da atti e documenti del procedimento penale, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte, di cui il pretore non ha tenuto alcun conto.
Invero non l'Ispettore del lavoro ma il tecnico incaricato dall'E.N.P.I. ha effettuato verifiche, i cui verbali. in una con i rapporti giudiziari, sono stati inoltrati al pretore di Pisa, ma nel corso delle indagini non ha intimato diffide di sorta; la quale carenza poi è stata addirittura lamentata dal Del Ry e dal Biagini nelle opposizioni al decreto penale, aventi identico contenuto.
Pertanto, difetta alla duplice censura di illegittimità la necessaria base di fatto e altro non rimane che dichiararne l'irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sollevata, in riferimento all'art. 8 dello stesso testo normativo per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., dal pretore di Pisa con la ordinanza 21 febbraio 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/06/80.