Ordinanza n.91 del 1980
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ORDINANZA N.91

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1977 dal tribunale di Padova, nel procedimento penale a carico di Masiero Leandro, iscritta al n. 941 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1977 (ma pervenuta alla Corte il 26 novembre 1979), ha sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Considerato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;

e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante, in vista dei divieti e delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/06/80.