ORDINANZA N.86
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili) pro mossi con sette ordinanze emesse il 20 e il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pistoia e con ordinanze emesse il 4 aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, il 28 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia ed ancora il 4 aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. da 866 a 872, 886, 963 e 982 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1979 e nn. 50 e 64 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3,53 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, < nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo >, e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli articoli 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,42,47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'articolo 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, < per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore > (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perchè accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/06/80.