ORDINANZA N.76
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degl'immobili urbani), promossi con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 4 maggio 1978 dal pretore di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Testa Generoso ed altra e Romano Raffaele, Brancaccio Claudio e Revello Giacomo ed altro, Terrizzano Nicola ed altra e Grillo Antonio, Pennoncini Renzo e Battistino Filippo, iscritte ai nn. 343, 344, 345 e 346 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla rilevanza della proposta questione.
Ritenuto che, con le quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 4 maggio 1978, il pretore di Imperia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, cui l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o genitori, e che avrebbe perciò diritto ad una più immediata esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari; che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità della sollevata questione.
Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; che, sempre nelle more del presente giudizio, è sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni degl'immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo art. 59) ha stabilito per il rilascio degl'immobili locati modalità diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto (art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore (30 luglio 1978) continuino ad applicarsi le leggi precedenti; che successivamente è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli privilegiati, come quelli cui fanno riferimento le ordinanze in esame, ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i medesimi casi dalla citata legge n. 395 del 1978; che ulteriore normativa in tema di esecuzione è stata da ultimo dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25; che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Imperia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20/05/80.