Ordinanza n.75 del 1980
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ORDINANZA N.75

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1977 dal pretore di Voltri nel procedimento esecutivo di sfratto instaurato da Torricella Maria e Giacomina contro De Simone Gaetana, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.

Visto l'atto di costituzione di De Simone Gaetana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Fleres e Luigi Tiscornia, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con l'ordinanza emessa il 15 maggio 1977, il pretore di Voltri ha sollevato, in riferimento all'art . 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, in quanto tale norma < non consente l'esecuzione dello sfratto in caso di violazione del contratto di locazione per cause diverse da quelle previste dall'art. 1 quater della legge 31 luglio 1975, n. 363 >.

Considerato che la denunciata norma sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degl'immobili locati (salvo ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1 quater della legge n. 363 del 1975) per la durata della proroga di cui al precedente art. 1 dello stesso decreto legge, come modificato dalla legge d; conversione, e cioè fino al 30 giugno 1977;

che, per effetto del successivo d.l. 17 giugno 1977, n. 326, le disposizioni del accennato d.l. n. 849 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 28 del 1977, continuano ad applicarsi sino alla data del 31 ottobre 1977, fatta però eccezione appunto di quelle relative alla sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio;

che la legge 8 agosto 1977, n. 510, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 326 del 1977, ha introdotto (art. 1 bis), in luogo della sospensione, l'istituto della dilazione degli sfratti, secondo apposito scadenzario;

che, sempre alla dilazione, con modifica delle date di scadenza, sono preordinati i successivi provvedimenti legislativi (art. 2 del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93);

che da ultimo il d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, ha disposto (art. 1) una generale sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degl'immobili locati ad uso di abitazione, fino al 30 giugno 1980, e una dilazione dopo tale data, secondo varie scadenze, la quale, peraltro, non si applica ai provvedimenti previsti dal primo comma del successivo art. 3;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Voltri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20/05/80.