ORDINANZA N.39
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili), promossi con le ordinanze pronunziate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Santa Maria Capua Vetere il 22 novembre 1976; di Pordenone, il 5 marzo 1977; di Arezzo, il 15 febbraio 1977; di Trani, il 7 maggio 1977; di Mondovi, il 6 giugno 1977 (6 ordinanze); di Padova, l'11 luglio 1977; di Chiavari, il 25 ottobre 1977; di Vercelli, il 17 giugno 1977; di Sondrio, il 21 dicembre 1977; di Pistoia, i12 novembre 1977; di Lanciano, l'11 ottobre 1977; di Aosta, i1 4 marzo 1978; di Verona, il 24 febbraio 1978; di Cuneo, i14 febbraio 1977; di Perugia, il 12 luglio 1978; di Tolmezzo e di Como, il 27 settembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Foggia, il 10 aprile 1978; di Bolzano, il 25 ottobre 1978 (2 ordinanze); di Ravenna, il 19 dicembre, i114 novembre, il 5 dicembre e il 3 ottobre 1978 (7 ordinanze); dalla Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, il 21 aprile 1978; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, il 6 febbraio e il 14 novembre 1978 (3 ordinanze); dalle Commissioni tributarie di primo grado di Lecco, i1 25 gennaio 1979 (2 ordinanze); di Cuneo, il 15 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Ravenna, il 14 novembre 1978, il 6 e il 20 febbraio 1979 (3 ordinanze); di Livorno, il 13 febbraio 1979; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 9 novembre 1978; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, il 3 aprile 1979; dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cuneo, il 19 gennaio 1979; di Brindisi, il 13 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Milano, il 21 marzo 1979; di Alessandria, il 31 marzo 1979; dalle Commissioni tributarie di primo grado di Alessandria, il 19 maggio 1979; di Chiavari, il 13 e il 20 marzo 1979 (2 ordinanze); dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, il 28 febbraio e il 26 gennaio 1979 (2 ordinanze); dalle Commissioni tributarie di primo grado di Rieti, il 12 e il 26 gennaio 1979 (5 ordinanze); di Verona, il 12 gennaio 1979 (2 ordinanze); di Rieti, il 12 gennaio 1979; di Arezzo, il 9 febbraio 1979 (3 ordinanze); di Santa Maria Capua Vetere, il 21 giugno 1978 e di Livorno, il 19 dicembre 1978 (23 ordinanze), rispettivamente iscritte ai numeri 146, 374 e 438 del registro ordinanze 1977; 35, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 91, 112, 145, 280, 375, 406, 428, 628 e 629 del registro ordinanze 1978; 204, 241, 246, 250, 279, 280, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 334, 365, 366, 367, 382, 383, 384, 385, 417, 418, 422, 440, 444, 488, 493, 530, 531, 572, 573, 590, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 631, 636, 637, 638, 639 e da 734 a 756 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 127, 279 e 321 del 1977; 87, 101, 115, 121, 149, 250, 293, 313 e 327 del 1978 e 52, 108, 119, 133, 154, 168, 175, 182, 189, 196, 210, 237, 251, 284, 291, 298, 304, 310, 318 e 325 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1980 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto:
A)
che con tutte le ordinanze in epigrafe sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), nonché dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, denunciati separatamente o congiuntamente in riferimento agli artt. 3 e 53 (o al solo art. 53) Cost., ed anche, da alcune ordinanze, all'art. 42 della Costituzione;
B)
a) che con l'ordinanza n. 91/1978 (Commissione tributaria di primo grado di Chiavari) è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., anche la questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 643 del 1972;
b) che con le ordinanze n. 246/1979 (Commissione tributaria di primo grado di Como), e n. 734-756/1979 (Commissione tributaria di primo grado di Livorno) è stata denunciata l'intera disciplina normativa dell'INVIM;
c) che con l'ordinanza n. 639/1979 (Commissione tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere) è stata denunciata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., la costituzionalità degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per palese sproporzione dell'imposta alla capacità contributiva, in quanto la legge assume quale valore finale il valore venale accertato agli effetti dell'imposta di registro, il cui presupposto è < il contenuto dell'atto, che viene colpito dall'imposta indipendentemente dalla realizzazione della sua potenzialità >, e < perciò si identifica raramente con il valore reale dell'immobile >;
d) che con le ordinanze n. 365, 366, 367, 385, 417, 418/1979 (Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna) è stata denunciata anche la incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 904 del 1977, in quanto < escludendo dalla applicazione della variazione dell'aliquota tutti i rapporti non accertati né accertabili in futuro, per i casi in cui il presupposto si è verificato prima dell'entrata in vigore di tale legge, può violare l'art. 3 della Costituzione >.
Considerato che le questioni di costituzionalità prospettate sub A) sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979 n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, < nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo >, e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, < per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore > (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perchè accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.