Ordinanza n.37 del 1980
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ORDINANZA N.37

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326; dell'art. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis, 1 ter e 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Medin Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 18 gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi i sostituti avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 17 giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e secondo, legge 12 agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis-tersexies legge 31 luglio 1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero il risparmio investito in immobili locati;

considerato che nel giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le parti la non applicabilità della normativa in questione, tanto che, per potersene avvalere, il convenuto, citato in convalida di sfratto, aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità delle disposizioni escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati livelli di reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perchè ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine del decidere sul giudizio tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351; ed I bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/03/80.