ORDINANZA N.37
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326; dell'art. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis, 1 ter e 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Medin Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 18 gennaio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
uditi i sostituti avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 17 giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e secondo, legge 12 agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis-tersexies legge 31 luglio 1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero il risparmio investito in immobili locati;
considerato che nel giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le parti la non applicabilità della normativa in questione, tanto che, per potersene avvalere, il convenuto, citato in convalida di sfratto, aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità delle disposizioni escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati livelli di reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perchè ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine del decidere sul giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974, n. 351; ed I bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.