Ordinanza n.29 del 1980
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ORDINANZA N.29

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 nella parte in cui limita al 25° anno di età l'indagine e la pronunzia di riabilitazione speciale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13/03/80.