ORDINANZA N.29
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 nella parte in cui limita al 25° anno di età l'indagine e la pronunzia di riabilitazione speciale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13/03/80.