Ordinanza n.19 del 1980
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ORDINANZA N.19

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1978 dal pretore di Carpi, nel procedimento civile vertente tra Vigo Giuseppina e Caramaschi Carlo, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n . 189 dell'11 luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con sentenza 20 dicembre 1978- 15 gennaio 1979, dichiarata provvisoriamente esecutiva, il Pretore di Carpi, pronunciando nel giudizio promosso, con atto notificato il 23 marzo 1977, da Giuseppina Vigo per conseguire il rilascio dell'appartamento, sito in Carpi, via Mazzini 13, locato a Carlo Caramaschi, per urgente e improrogabile necessita, verificatasi successivamente al sorgere del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad abitazione propria (art. 4 n. 1 legge 23 maggio 1950 n. 253), ha dichiarato la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, lo ha risolto e ha condannato il Caramaschi al rilascio immediato dell'appartamento compensando le spese; che con separata ordinanza di pari date, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 dell'11 luglio 1979 (n. 402 reg. ord. 1979), ha lo stesso giudice sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3,24,102,103,111,113 della Costituzione; che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, ma ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 luglio 1979, in cui ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione di costituzionalità;

che secondo il Pretore di Carpi l'art. 56 della legge n. 392/ 1978 contrasta con l'art. 24 Cost. perchè, ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data del rilascio nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di cognizione, richiedono l'accertamento di un organo imparziale e indipendente come il giudice;

contrasta poi con gli artt. 102 e 103 Cost. perchè, comportando che di fatto differimenti delle operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione;

contrasta con gli artt. 111 e 113 Cost., all'applicazione dei quali si sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, nonché con l'art. 3 Cost. perchè l'art. 56 rende eseguibili, nel termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non sorgono difficoltà in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie accidentalità, insuscettibili di controllo giurisdizionale;

che l'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento comune ad altro procedimento iscritto al n. 409 reg. Ord. 1979, obietta che non esistono diritti alla graduazione e alla proroga degli sfratti che la normativa impugnata priverebbe di tutela giurisdizionale, che il potere giurisdizionale è sullo stesso piano del potere legislativo e del potere esecutivo, ciascuno nell'ambito delle sue attribuzioni, delle quali è giudice supremo la Corte costituzionale e, in certi limiti, la Corte di cassazione, che la norma impugnata demanda al giudice del rilascio di fissarne la data dell'esecuzione tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio entro il termine di sei mesi e, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data di provvedimento, e prende in considerazione quelle situazioni, che, ad avviso del Pretore di Carpi, sarebbero, a seguito della eliminazione della procedura di graduazione e di proroga degli sfratti, private di tutela giurisdizionale. Né infine l'ipotizzato contrasto tra operazioni di sfratto funestate da intralci e procedure che non sarebbero funestate può somministrare materia a controllo di legittimità della norma impugnata a stregua dell'art. 3.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale è stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad USO di abitazione), è stato aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1976 e il 29 luglio 1978, non può avvenire prima del 1° maggio 1979, un Comma a tenore del quale < l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata l5 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso >; che l'art. 6 d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, ha mantenuto ferme tali date; che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo onde scrutini la incidenza delle or menzionate norme sulla proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carpi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/02/80.