ORDINANZA N.4
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; dell'art. 7 della legge 30 ottobre 1953, n. 841 e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra De Curtis Francesco e l'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - ENPAS, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 marzo 1976.
Visto l'atto di costituzione dell'ENPAS;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state sollevate, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., questioni di legittimità dell'art. 5 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria per ciò che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza diretta o indiretta, nonché dell'art. 7 legge 30 ottobre 1953, n. 841, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta.
Considerato che, nel corso del giudizio, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di assistenza sanitaria prevedendo, fra l'altro, l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione;
che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo rinnovi il giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Rovigo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio ORONZO - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/01/80.