ORDINANZA N.3
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31 luglio 1975, n. 363 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Bortone Giuseppe ed altra e Nutile Angelo, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il pretore di Taranto, con ordinanza 18 maggio 1977, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui non prevede la possibilità per il locatore già munito di ordinanza di convalida di licenza per finita locazione (pronunciata, nella specie, il 27 gennaio 1973), della quale è sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in materia di locazioni di iniziare altro giudizio per ottenere provvedimento di rilascio fondato sulla situazione, nuova, di urgente ed improrogabile necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria, provvedimento non sottoposto alla sospensione ex lege;
Considerato che nel corso di questo giudizio di legittimità costituzionale è sopravvenuto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti, previsto dalle precedenti norme in materia di locazioni, ed ha stabilito, in via definitiva, i seguenti termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979 per la esecuzione di provvedimenti divenuti esecutivi rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e dopo il 1° gennaio 1977;
Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma secondo, decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, prescrive, tra l'altro, che per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1976 continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella legge n. 395 del 1978;
Considerato, infine, che l'art. 6, comma primo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, prescrive che < l'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93 >;
Ritenuto, pertanto, necessario che il pretore di Taranto proceda, alla stregua delle nuove disposizioni, a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 17/01/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/01/80.